Sintesi DECRETO ECOBONUS

Il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del DL 63/2013, il Decreto che proroga le detrazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione  degli edfici, introduce il bonus mobili ed elettrodomestici e recepisce la Direttiva “Edifici a Energia quasi zero”. Gli ecobonus del 50 e 65 % saranno resi stabili a partire dal primo gennaio 2014.

Quello del 50% riguarda le ristrutturazioni edilizie e l’instazione di impianti fotovoltaici, quello del 65% concerne l’efficienza energetica e gli adeguamenti anti-sismici. Tutti e due si concretizzano in detrazioni fiscali (appunto del 50% e del 65% in rate costanti per dieci anni).

Nella seduta della comera che ha approvato gli eco-bonus, è stata ggiunta la nota che stabilisce che gli ecobonus dovranno divenire stabili dal 2014. Come e in che misura verrà stabilito da un successivo decreto che dovrà essere varato entro l’anno.

DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI

La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013.  Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro e la ripartizione in dieci rate annuali. Non cambiano i beneficiari della detrazione né gli interventi per i quali spetta la detrazione. Confermata anche la procedura per fruire della detrazione e l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

RECEPIMENTO DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’

Il DL 63/2013 recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati. Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009.

 

Posted by admin